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[1]EMENDAMENTI
[2]Articolo XXII
[3]Ogni progetto di emendamento alle disposizioni della presente Convenzione, proposta da uno Stato Membro, dovra' essere presentato al Consiglio Esecutivo almeno un anno prima della successiva sessione ordinaria del Congresso. Il Consiglio fara' immediatamente pervenire il progetto di emendamento agli altri Stati Membri e lo inserira' nell'ordine del giorno del Congresso.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
