Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.l. 1 agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla l. 1 ottobre 2014, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. 39 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Articoloaggiunto: Convenzione-art. XXV
tolto: Le ratifiche o le adesioni posteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto immediato; gli strumenti relativi saranno depositati presso il Consiglio esecutivo, il quale portera' a conoscenza degli altri Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 1 AGOSTO 2014, N. 109, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 OTTOBRE 2014, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxv · fonte del testo