Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Articolo XXV

[2]Le ratifiche o le adesioni posteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto immediato; gli strumenti relativi saranno depositati presso il Consiglio esecutivo, il quale portera' a conoscenza degli altri Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti stessi.

Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;340~convenzione-artxxv · fonte del testo