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[1]Articolo XXV
[2]Le ratifiche o le adesioni posteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto immediato; gli strumenti relativi saranno depositati presso il Consiglio esecutivo, il quale portera' a conoscenza degli altri Stati firmatari l'avvenuto deposito degli strumenti stessi.
Testo in vigore dal 18 aprile 1958 al 4 ottobre 2014
