Parte la quale abbia in relazione all'oggetto della controversia, un interesse di natura giuridica che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione, puo' intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-annesso-vi-art9 · fonte su Normattiva