Art. 27 (Convenzione)
In ogni tempo, successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione e' entrata in vigore nei confronti di una Parte, detta Parte puo' denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricezione della sua notifica da parte del Depositario.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
