[1]di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

[2]1. Le controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra in relazione agli investimenti, incluse quelle sull'importo ed il pagamento dei risarcimenti, dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta di composizione, l'investitore interessato potra' a sua scelta sottoporle:

  • a)al tribunale competente per giurisdizione territoriale, e sue suc- cessive istanze della Parte Contraente in cui gli investimenti furono effettuati;
  • b)ad un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' del Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);
  • c)al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative a investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" qualora o non appena le Parti Contraenti vi avessero entrambe validamente aderito.
  • 3)Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lordo del tribunale arbitrale od alla sentenza del tribunale ordinario adito entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;341~accordo-art9 · fonte su Normattiva