[1]' dei trasferimenti
[2]I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale, qualora esistente, ovvero al cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
