facilitare la repressione delle infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati e nella misura ammessa dalla legislazione dei due Stati, ciascuna Amministrazione doganale procede, a richiesta dell'altra Amministazione doganale, a inchieste o a ricerche, all'audizione delle persone sospette e dei testimoni e notifica i risultati di queste iniziative all'Amministrazione richiedente.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
