1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si trasmettono, su richiesta, ogni informazione di cui dispongono su operazioni scoperte o progettate che costituiscono o sembrano costituire infrazione doganale all'uno o all'altro Stato, nonche' sugli scambi di merci che possono formare oggetto di una infrazione doganale. 2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato procede, nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore sul suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone sospettate d'infrazioni doganali, di testimoni e di esperti, comunicandone, senza indugio, i risultati.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;215~convenzione-art5 · fonte su Normattiva