Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:
- a)avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente;
- b)trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente; oppure
- c)indicare all'Amministrazione doganale le autorita' competenti in materia.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
