Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:

  • a)avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente;
  • b)trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente; oppure
  • c)indicare all'Amministrazione doganale le autorita' competenti in materia.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art13 · fonte su Normattiva