Art. 8 (Protocollo) — Applicazione provvisoria
Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Qualsiasi altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie alla firma del presente Protocollo o la cui domanda d'adesione sia stata approvata, dal Consiglio, puo' anch'egli depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni Governo che depositi una dichiarazione del genere applica provvisoriamente il presente Protocollo e viene considerato provvisoriamente come se ne fosse.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
