- 1)Il presente Protocollo rimarra' aperto:
- a)fino al 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo che non avra' depositato il proprio strumento alla data indicata;
- b)dopo il 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterra' appropriato, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori.
- 2)L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
- 3)Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri indicati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione, nelle condizioni prescritte dal Consiglio o al presente Protocollo conformemente alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, sara' ritenuto elencato nell'allegato appropriato.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
