Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 2: al secondo comma, le parole: "la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanita' di un contingente di 70 unita'"; e la parola: "preferibilmente" e' soppressa; dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Al termine del periodo di utilizzazione il personale puo', a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanita', nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3"; conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso; il quarto comma e' soppresso; dopo il nono comma e' inserito il seguente: "Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanita' si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

Testo vigente dal 7 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-07-01;344~artunico · fonte su Normattiva