L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita "Eurofima", il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~approvazione-art3 · fonte del testo