• a)Allorche' i contratti stipulati fra la Societa' e le Amministrazioni ferroviarie per mettere a disposizione il materiale acquistato dalla Societa' saranno sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede, la Societa' restera' proprietaria del materiale in questione fino al momento in cui essa avra' ricevuto il prezzo totale, salvo espresso accordo contrario. Non sara' richiesta alcuna iscrizione ufficiale. In tale caso, verificandosi l'annullamento di un contratto a causa, di ritardo di un'Amministrazione, la Societa' avra' il diritto di chiedere, oltre il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, la restituzione del materiale in questione, senza dover restituire i versamenti gia' ricevuti.
  • b)I tribunali dello Stato ove si trova la sede, quando saranno aditi, conosceranno i litigi riguardanti i contratti stipulati fra la Societa' e le Amministrazioni ferroviarie, e sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art3 · fonte del testo