[1]ALLEGATO

[2]Convenzione per la costituzione di "Eurofima" (Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario)

[3]I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, considerato che la ferrovia puo' assolvere il suo compito nell'economia generale solo se e in grado di procedere a investimenti corrispondenti a un rinnovamento normale e alla modernizzazione indispensabile del materiale rotabile; che i progressi realizzati nella standardizzazione del materiale e nel suo esercizio in comune trovano il loro complemento logico nell'adozione di un sistema di finanziamento internazionale degli acquisti; considerato che tale finanziamento puo' costituire una vera operazione di consolidamento degli sforzi tecnici fatti per garantire una integrazione progressiva delle ferrovie sul piano europeo, e che questo sistema di finanziamento si presta pure particolarmente per i veicoli standardizzati, la cui proprieta' puo' essere facilmente trasferita da un Paese all'altro; considerato che la Ferrovia federale Germanica, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Francesi, le Ferrovie italiane dello Stato, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Belghe, le Ferrovie Federali Svizzere, la Societa' anonima delle Ferrovie Olandesi, le Ferrovie Svedesi dello Stato, la Rete Nazionale delle Ferrovie Spagnole, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Lussemburghesi, le Ferrovie Jugoslave, la Compagnia delle Ferrovie Portoghesi, le Ferrovie Federali Austriache, le Ferrovie Danesi dello Stato, le Ferrovie Norvegesi dello Stato hanno convenuto di costituire "Eurofima", Societa' per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Societa'"); considerato che, sia per la sua composizione, sia per il suo scopo, la Societa' presenta un interessante pubblico e un carattere internazionale; considerato in effetto che la Societa' si prefigge come scopo di favorire alle migliori condizioni possibili l'attrezzatura e l'esercizio del servizio pubblico dei trasporti per ferrovie delle Parti contraenti; animati dal desiderio di accordare alla Societa' tutto l'appoggio possibile; riconosciuto che l'azione della Societa' nel campo economico e in quello finanziario deve essere facilitata con provvedimenti eccezionali e che la costituzione e il funzionamento della medesima, non debbono avere come risultato di fare sopportare alle Amministrazioni ferroviarie interessate imposte e tasse, che non sarebbero state loro addebitate se ognuna di esse avesse provveduto alla dotazione del suo materiale con mezzi propri; considerato che il credito della Societa', che dovra' ricorrere a prestiti per il finanziamento di gran parte degli acquisti fatti, potra' essere ottenuto e mantenuto solo a condizioni che gli impegni assunti nei suoi confronti dalle Amministrazioni ferroviarie siano rispettati in ogni circostanza; hanno designato i rappresentanti sottoscritti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

  • a)I Governi che partecipano alla presente Convenzione approvano la costituzione della Societa' che sara' retta dallo Statuto accluso alla Convenzione medesima (chiamato in seguito "Statuto"), e, a titolo sussidiario, dal diritto dello Stato dove si trova la sede, in quanto la presente Convenzione non preveda deroghe.
  • b)Il Governo dello Stato ove si trova la sede prendera' i provvedimenti necessari per permettere la costituzione della Societa' non appena sara' entrata in vigore la presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art1 · fonte del testo