Le Assemblee generali straordinarie sono convocate:

  • 1)su decisione dell'Assemblea generale o del Consiglio d'amministrazione;
  • 2)su richiesta del Collegio dei commissari di verifica;
  • 3)su richiesta di uno o piu' azionisti, le cui azioni rappresentino complessivamente almeno il decimo del capitale sociale. La richiesta sara' fatta per iscritto con l'indicazione dello scopo ripromesso. Per la convocazione di una Assemblea generale straordinaria e la sua organizzazione si seguono le stesse forme dell'Assemblea generale ordinaria.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art12 · fonte del testo