L'Assemblea generale delibera validamente in prima convocazione se la maggioranza delle azioni e' rappresentata. Se questo quorum non e' raggiunto, sara' fatta una seconda convocazione, con un preavviso di almeno due settimane. Questa seconda Assemblea generale deliberera' validamente qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. L'Assemblea generale prende le sue deliberazioni a maggioranza di voti delle azioni rappresentate. Fanno eccezione i casi menzionati nei punti 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo 10 per i quali la maggioranza richiesta e' dei sette decimi del capitale sociale. Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo il caso in cui un azionista domandi lo scrutinio segreto.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art15 · fonte del testo