Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonche' ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo. Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa e' convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art18 · fonte su Normattiva