L'Assemblea generale nomina, per la durata del loro mandato di amministratori, il presidente e i vice-presidenti del Consiglio d'amministrazione i quali sono rieleggibili. Il Consiglio puo' nominare un segretario scelto fuori dei suoi membri. In caso d'impedimento del presidente, la presidenza del Consiglio viene assunta da uno dei vice-presidenti o, in loro assenza, dall'amministratore piu' anziano presente alla riunione.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
