Il presidente ed i tre vice-presidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato. Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione. In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vice-presidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate qui sopra.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art14 · fonte su Normattiva