L'assemblea generale e' presieduta dal presidente del Consiglio d'amministrazione o, in caso di suo impedimento, da uno dei vice presidenti o, in loro assenza, da, uno degli amministratori designato dal Consiglio. L'Assemblea generale nomina, per alzata di mano, due scrutatori. Essa nomina pure un segretario che non deve necessariamente essere un azionista.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art16 · fonte del testo