Su decisione dell'Assemblea generale, ogni amministrazione ferroviaria appartenente ad uno Stato firmatario della convenzione internazionale relativa alla costituzione della Societa', o che abbia aderito a questa convenzione, puo' essere ammessa quale azionista della Societa', sia mediante la cessione di azioni, sia per mezzo di sottoscrizione a un aumento del capitale, a condizione che il Governo interessato abbia fatto conoscere preventivamente di essere disposto ad accordarle la sua garanzia. Spetta all'Assemblea generale di fissare il numero delle azioni o dei diritti di opzione che devono essere ceduti per permettere l'ammissione di un nuovo azionista, come pure il prezzo di cessione di tali azioni o diritti. Il numero delle azioni o dei diritti di opzione che ogni azionista deve cedere sara' stabilito in modo proporzionale e utilizzando i residui piu' elevati, salvo accordo contrario degli azionisti.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art9 · fonte del testo