• a)Le decisioni della Societa' riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa'. La procedura prevista nei paragrafi d) ed e) del precedente articolo 2 sara' applicata alle decisioni della Societa' contemplate nel presente paragrafo.
  • b)Ogni anno, la Societa' informera' i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista, della Societa' sullo sviluppo della medesima, e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Societa' e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art6 · fonte del testo