- a)Le decisioni della Societa' riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa'. La procedura prevista nei paragrafi d) ed e) del precedente articolo 2 sara' applicata alle decisioni della Societa' contemplate nel presente paragrafo.
- b)Ogni anno, la Societa' informera' i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista, della Societa' sullo sviluppo della medesima, e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Societa' e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
