• a)Se in virtu' di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli impegni contratti da un'Amministrazione ferroviaria del suo Paese, azionista della Societa', sia interamente, sia per una parte del suo patrimonio, il Governo garantira' gli impegni che tale Amministrazione ferroviaria ha assunto verso la Societa'.
  • b)Tuttavia, questa garanzia non sara' senz'altro accordata nel caso in cui detta Amministrazione ferroviaria avesse assunto la garanzia a favore dell'Amministrazione ferroviaria non azionista della Societa' o di altro organismo ferroviario. In quest'ultimo caso, in mancanza della garanzia del Governo cui appartiene l'Amministrazione azionista, gli altri Governi non assumono alcun obbligo di garanzia.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art5 · fonte del testo