[1]Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di preavviso di ritiro, il Governo svizzero informera' tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Societa'. Esso notifichera' loro anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
[2]In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
[4]Per la Repubblica Federale di Germania SEEBOHM con riserva di ratifica
[5]Per l'Austria WALDBRUNNER con riserva di ratifica
[6]Per il Belgio E. ANSEKLE con riserva di ratifica
[7]Per la Danimarca PALLE CHRISTENSEN con riserva di ratifica
[8]Per la Spagna JOSE DE AGUINAGA con riserva di ratifica
[9]Per la Francia L. CORNIGLION-MOLINIER con riserva di ratifica
[10]Per l'Italia ARMANDO ANGELINI con riserva di ratifica
[11]Per il Lussemburgo V. BODSON con riserva di ratifica
[12]Per la Norvegia KOLBJORN VARMANN con riserva di ratifica
[13]Per i Paesi Bassi J. ALGERA con riserva di ratifica
[14]Per il Portogallo M. GOMES D'ARAUJO con riserva di ratifica
[15]Per la Svezia SVEN ANDERSSON con riserva di ratifica
[16]Per la Svizzera GIUSEPPE LEPORT con riserva di ratifica
[17]Per la Jugoslavia PEKO DAPCEVIC con riserva di ratifica
[18]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 19 aprile 1958
