- a)Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni ch'esso prevede, e tenuto conto delle seguenti disposizioni, sara' valevole e avra' effetto giuridico nonostante qualsiasi contraria disposizione del diritto dello Stato ove si trova la sede.
- b)Le disposizioni dello Statuto riguardanti gli oggetti sottoindicati saranno modificate con l'approvazione di tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione, in quanto trattisi di Governi di cui una Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa' la sede della Societa', il suo oggetto, la sua durata, le condizioni previste per ammettere un'Amministrazione ferroviaria come azionista della Societa', la maggioranza qualificata richiesta in certi casi per i voti dell'Assemblea generale, l'attribuzione del diritto di voto uguale a tutti gli amministratori, la garanzia da parte degli azionisti circa l'esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi dalla Societa' (disposizioni figuranti rispettivamente negli articoli 2, 3, 4, 9, 15, 18 e 27 dello Statuto accluso).
- c)Saranno subordinate all'accordo del governo dello Stato ove si trova la sede, le modifiche alle disposizioni dello Statuto riguardanti l'aumento o la diminuzione del capitale base, il diritto di voto degli azionisti, la composizione del Consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili (le relative disposizioni figurano negli articoli 5, 15, 18 e 30 dello Statuto accluso).
- d)Il Governo dello Stato ove si trova la sede comunichera' immediatamente agli altri Governi tutte le modifiche apportate allo Statuto, decise dalla Societa'. Nei casi previsti nei paragrafi b) e c) del presente articolo, queste modifiche saranno applicabili tre mesi dopo la data della notifica, sempre che un Governo, di cui sia richiesto l'accordo giusta i citati paragrafi, non abbia fatto opposizione. Le opposizioni fatte in virtu' del presente paragrafo saranno notificate al Governo dello Stato ove si trova la sede, il quale ne informera' gli altri Governi.
- e)In caso d'opposizione da parte di in Governo, questo consultera' gli altri Governi, se uno di questi lo domanda, allo scopo di esaminare l'opportunita' delle modifiche in questione.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
