- 1)a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.
- b)Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.
- c)Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.
- 2)Il bilancio dell'Unione particolare e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
- 3)Il bilancio dell'Unione particolare e' finanziato dalle seguenti risorse:
- i)i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
- ii)le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
- iii)il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iv)i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v)le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
- 4)a) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3) i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unita' stabilito per tale classe in quell'Unione.
- b)Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' posto e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi.
- c)I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno.
- d)Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' questo ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
- e)Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario.
- 5)L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
- 6)a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato la ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
- b)L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso.
- c)La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 7)a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.
- b)Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata.
- 8)La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
