internazionale
- 1)a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
- b)In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.
- c)Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
- 2)Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi.
- 3)a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.
- b)L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
- c)Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
- 4)L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
