degli articoli da 5 a 8

  • 1)Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
  • 2)Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
  • 3)Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengano membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art8 · fonte su Normattiva