A partire dalla data del versamento dell'indennita' prevista all'articolo 1, il Governo della Repubblica italiana libera il Governo del Regno del Marocco da ogni responsabilita' nei confronti degli aventi diritto italiani. Il Governo del Regno del Marocco considerera', di conseguenza, come definitivamente soddisfatte tutte le pretese di diritto pubblico relative ai beni dei cittadini italiani trasferiti allo Stato in virtu' del citato "dahir".

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;348~accordo-art3 · fonte su Normattiva