[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULL'INDENNIZZO DEI BENI ITALIANI TRASFERITI ALLO STATO MAROCCHINO

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Marocco, desiderosi di rafforzare i loro legami di amicizia e di cooperazione, hanno convenuto, nello spirito di amicizia e di comprensione che regola i loro rapporti, di precisare le condizioni dell'applicazione ai cittadini italiani dell'articolo 8 del "dahir" n. 1.73.213 del 2 marzo 1973 (26 moharrem 1393) relativo al trasferimento allo Stato della proprieta' degli immobili agricoli o a destinazione agricola appartenenti a persone fisiche e giuridiche straniere, hanno stabilito quanto segue:

[3]Articolo I

[4]Il Governo del Regno del Marocco versera' al Governo della Repubblica italiana un'indennita' globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli italiani in Marocco sottoposti alle disposizioni del citato "dahir".

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;348~accordo-arti · fonte su Normattiva