ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI ****************************** Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco (cui di seguito denominati Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
- 1)Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche, compreso il Governo di una Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale il termine "investimento" include principalmente ma non esclusivamente:
- a)diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti legati all'investimento;
- b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli pubblici in genere,
- c)crediti finanziari, compresi i redditi da investimento reinvestiti, nonche' i diritti a prestazioni contrattuali aventi un valore economico;
- d)i diritti di autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
- e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
- f)capitali ed apporti aggiuntivi di capitali utilizzati per il mantenimento e/o l'incremento dell'investimento;
- g)gli elementi di cui ai capoversi (c), (d) ed (e) di cui sopra devono essere oggetto di contratti approvati dall'Autorita' competente.
- 2)Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
- a)per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.
- b)per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta secondo la sua legislazione. Il termine "persona giuridica" comprende in particolare Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno.
- 3)Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento ivi compresi in particolare anche se non in via esclusiva, profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties.
- 4)Il termine "territorio" indica:
- a)per la Repubblica italiana: il territorio della Repubblica italiana delimitato dalle frontiere terrestri comprese "le zone marittime". Queste ultime includono le zone marittime e sottomarine sulle quali l'Italia ha sovranita' ed esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.
- b)Per il Regno del Marocco: il territorio del Regno del Marocco compresa ogni zona marittima situata oltre le acque territoriali del Regno del Marocco, che e' stata o potrebbe essere successivamente designata dalla legislazione del Regno del Marocco, secondo il diritto internazionale, come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti del Regno del Marocco sui fondi marini ed il sottosuolo marino nonche' sulle risorse naturali.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
