[1]ACCORDO
[2]NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE
[3]TRA
[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[5]E
[6]IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
[7]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[8]E
[9]IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO di seguito denominati "le Parti", Visto il Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991; Desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate; Desiderosi di rafforzare la loro collaborazione militare tecnica; Convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo sia militare che tecnologico e industriale, in materia di difesa, possa favorire la pace e la sicurezza nella regione mediterranea,
[10]HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
[11]ARTICOLO 1
[12]Le Parti agiranno di concerto al fine di promuovere, favorire e sviluppare la Cooperazione Militare e Tecnica tra i due Paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle legislazioni nazionali dei due Paesi e dei rispettivi impegni assunti a livello internazionale dai due Paesi. In conformita' al presente Accordo potranno essere stipulati Accordi Tecnici specifici tra le Forze Armate delle Parti.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
