[1]ACCORDO

[2]NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE

[3]TRA

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[5]E

[6]IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

[7]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[8]E

[9]IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO di seguito denominati "le Parti", Visto il Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991; Desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate; Desiderosi di rafforzare la loro collaborazione militare tecnica; Convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo sia militare che tecnologico e industriale, in materia di difesa, possa favorire la pace e la sicurezza nella regione mediterranea,

[10]HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

[12]Le Parti agiranno di concerto al fine di promuovere, favorire e sviluppare la Cooperazione Militare e Tecnica tra i due Paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle legislazioni nazionali dei due Paesi e dei rispettivi impegni assunti a livello internazionale dai due Paesi. In conformita' al presente Accordo potranno essere stipulati Accordi Tecnici specifici tra le Forze Armate delle Parti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art1 · fonte su Normattiva