1. Le persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo godono dell'immunita' dalla giurisdizione per le dichiarazioni da essi effettuate oralmente o per iscritto alla Corte, nonche' per la documentazione che presentano. 2. Tale immunita' non si applica alla comunicazione, fuori della Corte, di dichiarazioni rese o di documentazione presentata alla Corte.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art2 · fonte su Normattiva