Art. 3 (Protocollo 3)
I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione dalle funzioni. La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, puo' togliere l'immunita'. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale. Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici che figurano nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
