1. Le immunita' ed agevolazioni sono concesse alle persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo solo in vista di garantire la loro liberta' di parola e l'indipendenza richiesta per l'adempimento delle loro funzioni, compiti o incombenze, o per l'esercizio dei loro diritti davanti alla Corte. 2. a. La Corte e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione totale o parziale dell'immunita' prevista al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente Accordo; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' in tutti i casi in cui, a suo giudizio, quest'ultima potrebbe intralciare il corso della giustizia ed in cui la sua abolizione totale o parziale non nuoce allo scopo definito al primo paragrafo del presente articolo. b. L'immunita' puo' esser abolita dalla Corte sia d'ufficio, sia su richiesta di ogni Parte contraente o persona interessata. c. Le decisioni che sanciscono l'abolizione dell'immunita' o la rifiutano devono essere motivate. 3. Se una Parte contraente certifica che l'abolizione dell'immunita' di cui al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente Accordo e' necessaria per procedere ad un'incriminazione per attentato alla sicurezza nazionale, la Corte e' tenuta ad abolire l'immunita' nella misura specificata nella certificazione. 4. Qualora sia rinvenuto un fatto tale da esercitare un'influenza decisiva e che non era noto all'autore della domanda al momento della decisione di diniego dell'abolizione dell'immunita', quest'ultimo puo presentare alla Corte una nuova domanda.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art5 · fonte su Normattiva