1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dall'Accordo, secondo le disposizioni dell'articolo 7, se in tale data il Protocollo n. 11 della Convenzione e' entrato in vigore, oppure alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione in caso contrario. 2. Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione e di approvazione.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art8 · fonte su Normattiva