1. I privilegi e le immunita' stabiliti nel presente Allegato non sono concessi al Direttore, ai membri del personale e agli esperti dell'OCCAR per loro vantaggio personale. Essi sono concessi solo per garantire, in ogni circostanza, un funzionario senza impedimenti dell'OCCAR e una totale indipendenza di tutti coloro a cui tali privilegi e immunita' sono concessi. 2. Il Direttore ha il dovere di ritirare qualsiasi immunita' specifica in tutti i casi e ogni qualvolta ritenga ch'essa possa impedire il corso della giustizia e possa essere ritirata senza pregiudicare gli interessi dell'OCCAR. Il CdS e' l'organo competente per decidere il ritiro di tale immunita' nel caso del Direttore dell'OCCAR-AE.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art20 · fonte su Normattiva