[1]Articolo X

[2]Oggetto dei privilegi e delle immunita'

[3]L'oggetto dei privilegi e delle immunita', concessi in base al presente Accordo ai Membri del personale ed agli Esperti del Segretariato, sara' esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Segretariato e l'indipendenza delle persone a cui sono concessi. Fatti salvi i privilegi e le immunita' concesse in base al presente Accordo, tutti coloro che godranno di detti privilegi ed immunita' avranno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. Il Segretariato avra' il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita' quando dovesse ritenere che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Segretariato. Il Segretariato cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~accordo-artx · fonte su Normattiva