1. L'OCCAR coopera sempre con le autorita' competenti degli Stati Membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e della disciplina in materia di manipolazione di materiale esplosivo e infiammabile, di sanita' pubblica, di ispezione del lavoro, e di altre legislazioni nazionali simili, e di prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni di cui al presente Allegato. 2. La procedura in materia di cooperazione di cui al paragrafo 1 puo' essere stabilita negli accordi complementari, di cui al successivo Articolo 24.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art21 · fonte su Normattiva