Stato Membro e' obbligato a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli Articoli 13, 14, 15 (b), (e), (g), e 16 (c), ai propri cittadini e a coloro che, nel momento in cui assumono le proprie funzioni nello Stato Membro in questione, sono residenti permanenti di tale Stato Membro.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art23 · fonte su Normattiva