[1]1. L'OCCAR gode dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo: (a) nel caso in cui, per decisione del CdS, abbia espressamente rinunciato a tale immunita' in casi particolari: il CdS ha il dovere di rinunciare a tale immunita' in tutti i casi in cui il ricorso ad essa possa ostacolare il corso della giustizia e in cui tale rinuncia non metta a repentaglio gli interessi dell'OCCAR; (b) nel caso di un azione civile intentata da un terzo per danni originati da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente all'OCCAR, o utilizzato a suo nome, o nel caso di infrazioni al codice della strada in cui e' implicato tale veicolo; (c) nel caso dell'applicazione di un lodo arbitrale emesso ai sensi di qualunque contratto stipulato dall'OCCAR; (d) nel caso di sequestro conservativo, previa decisione delle autorita' giudiziarie, di stipendi ed emolumenti dovuti dall'OCCAR a un membro del personale.

[2]2. Le proprieta' e i beni dell'OCCAR, ovunque essi siano situati, sono esenti da qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione o sequestro. Inoltre non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione giudiziaria temporanea, o amministrativa, salvo per il periodo necessario per prevenire o indagare incidenti in cui sono implicati veicoli a motore appartenenti all'OCCAR, o utilizzati a suo nome.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art3 · fonte su Normattiva