1. I beni acquisiti ai sensi dell'Articolo 4 o importati ai sensi dell'Articolo 5 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito salvo che cio' non avvenga a condizioni stabilite degli Stati Membri che hanno concesso tali esenzioni. 2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri edifici dell'OCCAR, o tra le sue varie divisioni o, al fine della realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse e un'istituzione nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere, se necessario, gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'abbuono di tali oneri o il loro rimborso, o per eliminare tali restrizioni.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art8 · fonte su Normattiva