1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, cosi' come i rappresentanti degli Stati Membri, godono dei privilegi e delle immunita' di cui all'Allegato I. 2. Gli accordi riguardanti la Sede dell'OCCAR, le divisioni di programma e le sue strutture, stipulati in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra l'OCCAR e gli Stati Membri sul cui territorio sono situate la Sede, le divisioni di programma e le sue strutture.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art40 · fonte su Normattiva