permettere un aumento della competitivita' della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del giusto ritorno industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su piu' programmi e su piu' anni. La trasparenza e' assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III. Tale cooperazione permettera' di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarieta' industriale e tecnologica nei settori pertinenti cosi' da garantire assistenza alle rispettive Forze Amate in qualsiasi circostanza sia a breve che a medio termine.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art5 · fonte su Normattiva