1. Tutti i beni acquisiti dall'OCCAR utilizzando fondi disponibili sui propri capitoli di bilancio o previa approvazione speciale del CdS, da uno Stato Membro a nome dell'OCCAR e utizzando finanziamenti comuni, sono di proprieta' dell'OCCAR. 2. La ripartizione di ogni profitto ricavato dalla utilizzazione o dalla vendita di beni acquisiti dall'OCCAR tramite fondi tratti dal bilancio amministrativo dell'Organizzazione, viene decisa dal CdS. Nel caso di scioglimento dell'OCCAR, la differenza tra gli utili derivati dalla cessione di tali beni e le spese in cui e' incorsa l'OCCAR, sara' ripartita o sostenuta dagli Stati Membri, secondo una formula che verra' previamente stabilita dal CdS.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art32 · fonte su Normattiva