1. Nel caso in cui beni vengano acquisiti per conto di uno o piu' Stati Membri facendo ricorso al bilancio operativo, i predetti Stati Membri concorderanno opportune intese finanziarie; tali intese specificheranno le modalita' di finanziamento, di gestione, vendita e cessione di tali beni. 2. Beni acquisiti (beni materiali) o realizzati (modelli, prototipi attrezzature, equipaggiamenti per collaudi) a carico del bilancio operativo dell'OCCAR rimangono propriea' degli Stati che li hanno co-finanziati, ma vengono destinati ad un utilizzo comune.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art33 · fonte su Normattiva