1. Nel caso in cui beni vengano acquisiti per conto di uno o piu' Stati Membri facendo ricorso al bilancio operativo, i predetti Stati Membri concorderanno opportune intese finanziarie; tali intese specificheranno le modalita' di finanziamento, di gestione, vendita e cessione di tali beni. 2. Beni acquisiti (beni materiali) o realizzati (modelli, prototipi attrezzature, equipaggiamenti per collaudi) a carico del bilancio operativo dell'OCCAR rimangono propriea' degli Stati che li hanno co-finanziati, ma vengono destinati ad un utilizzo comune.
Testo vigente dal 28 novembre 2000
