1. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano di sciogliere l'OCCAR, devono discutere con l'OCCAR stesso e concordare le modalita' per gestire in modo soddisfacente le conseguenze dello scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda terzi e patner contrattuali dell'OCCAR. L'accordo deve anche regolare, ove necessario, le condizioni alle quali i diritti e le attribuzioni dell'OCCAR vengono trasferiti agli Stati Membri a seguito dello scioglimento dell'organizzazione. 2. Lo scioglimento dell'OCCAR e' effettivo una volta entrati in vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui al paragrafo (1) del presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~art55 · fonte su Normattiva