Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n.719, 25 febbraio 1995, n. 48, e 29 aprile 1995, n. 132. AVVERTENZA: Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 8.

Testo vigente dal 23 agosto 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 582/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione - dell'art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 349, censurato, nella parte in cui stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 132 (non convertito in legge) in quanto, secondo il giudice rimettente, la norma è intervenuta solo in sede di conversione del successivo decreto legge n. 250 del 1995, che non riproduceva tutte le norme del decreto decaduto. Il potere attribuito al Parlamento dalla richiamata disposizione costituzionale, può infatti, essere esercitato anche successivamente alla decadenza del decreto, mentre la disposizione di legge che regola i rapporti già sorti - la quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni del decreto decaduto - opera sugli effetti giuridici prodottisi e sui rapporti giuridici sorti nel periodo del provvisorio vigore del decreto non convertito e non riguarda quindi - in mancanza di diversa volontà del legislatore - la sorte dei rapporti sorti dopo la decadenza del decreto non convertito né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in tale successivo periodo. - Cfr., sulle modalità di esercizio del potere del Parlamento ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, le sentenze nn. 89/1966, 84/1996, 244/1997; cfr., altresì, in tema di disciplina dei rapporti sorti in base a decreto non convertito, le sentenze nn. 286/1990, 244/1997, 429/1997, 507/2000. A.M.M.

    Art. 77 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-08-08;349~art1 · fonte su Normattiva